Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge si intende:

          a) per «responsabile dell'abuso» colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di

 

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interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie; ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5, al responsabile dell'abuso è equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detiene o possiede il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo;

          b) per «dirigente», il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio competente per la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi.